venerdì, novembre 10, 2006

Sentenza della Cassazione: "E' redattore soltanto il giornalista professionista".

Una redattrice professionista del “Messaggero”, G.V:, già pubblicista (dal 18 giugno 1990), iscritta d’ufficio nel Registro dei praticanti con effetto retroattivo, è stata licenziata in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione che nega valore alle decisioni della Corte d’Appello di Pescara che le aveva riconosciuto un rapporto di dipendenza di natura giornalistica ai sensi del Contratto collettivo (“G. V. si recava tutti i giorni nella redazione del Messaggero in Pescara, partecipava alle riunioni di redazione, espletava i compiti che le venivano assegnati dal caposervizio, si tratteneva sul posto di lavoro fino a sera tardi; l'attività da svolgere era concordata con lei sia settimanalmente che quotidianamente, anche in base alla presenza degli altri collaboratori; G.V. si occupava in prevalenza di spettacolo; quando, nel 1992, erano stati introdotti in redazione i computers, ella utilizzava la password di altri redattori, non essendole stata assegnata una propria”).
Alla giornalista spetta soltanto il pagamento delle retribuzioni per le prestazioni professionali espletate (art. 2126 Cc). La Corte d’Appello dell’Aquila (in riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 29 settembre 2000/2 gennaio 2001) aveva precisato che, proprio in forza dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, doveva essere affermata la legittimità del rapporto instaurato, con la conseguente illegittimità del recesso intimato a G.V.. Lo stesso giudice aveva escluso infatti che vi fosse stata una risoluzione consensuale del rapporto, ed ha poi determinato le differenze retributive spettanti alla V., prendendo a parametro il compenso stabilito per i giornalisti praticanti nel contratto collettivo di categoria, ordinando alla società di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro "con la qualifica di giornalista professionista da intendersi conseguita dalla data del superamento dell'esame".

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